Se i tempi più lunghi della gestazione (e pensiamo all’improvvido decreto sulle pensioni che, venuto alla luce in tutta fretta con contorno di finte lacrime, ha lasciato per terra trecentomila esodati)-sembrano garantire maggior ponderatezza, dal duetto in conferenza stampa emerge ancora una volta l’attitudine professorale del presidente del consiglio alla correzione. Questa volta è intervenuto a supporto della ministra con una precisazione che ha il sapore di un retropensiero piuttosto sospetto.
Giunta al punto esiziale che riguardava il compromesso politico sulla flessibilità in uscita, la Fornero ha cominciato a balbettare snocciolando lapsus su lapsus, fino ad imporre l’intervento rettificatore di Monti.
Ma il lapsus più eclatante, sfuggito ai commentatori forse perché considerato mera questione nominalistica, è stato quello in cui ha parlato di infondatezza della motivazione economica quale condizione che, accertata dal giudice, può dar luogo alla reintegra del lavoratore sul posto.
Il presidente Monti è prontamente intervenuto a correggere il termine manifesta infondatezza con manifesta insussistenza.
Cosa si nasconde dietro la questione apparentemente nominalistica?
C’è da dire che nel resto dell’esposizione la ministra ha usato ripetutamente il termine insussistenza, ma in riferimento al caso del licenziamento economico ha parlato inizialmente d’infondatezza.
Secondo il nostro modesto parere l’infondatezza accertata dal giudice si basa sull’analisi delle motivazioni economiche fornite dal datore di lavoro, perché sono queste che fondano la motivazione.
Come dire che l’onere della dimostrazione spetta in primis al datore di lavoro.
La manifesta insussistenza invece è qualcosa che si riferisce al sussistere delle motivazioni economiche sostenute dal datore di lavoro, e in questo caso l’onere della dimostrazione dell’insussistenza ricade tutto sulle spalle del lavoratore.
Cosa che spero resti in capo alle facoltà del giudice, il quale però non è pensabile sia obbligato a una due diligence per accertare l’insussistenza delle motivazioni di un licenziamento individuale.
P.S. alla sinistra e al PD: prima di esultare verificare la fondatezza di questa, forse malevola, interpretazione.
Dopo un primo comma numerato segue il lungo articolo di modifica del famigerato 18, suddiviso in commi (non numerati in calce ma richiamati con numerazione...forse per rendere più ardua la lettura).
Semplificando occorre prestare attenzione al comma 4 ("Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi...") che prevede la reintegra, e al comma 5 ( "Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi...") dove è previsto il solo risarcimento.
Bene, nel successivo comma 7 è inserito lo specifico riferimento all'INSUSSISTENZA:
"Può altresì applicare la predetta disciplina [rif. comma 4, nota mia] nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo".
Oltre all'uso del servile PUO', che rimanda alla discrezionalità del giudice, nessun riferimento utile per capire a chi spetti l'onere della prova, malgrado quanto affermato stasera da Mentana su LA7.